Mio figlio ha fatto cadere un bambino e dopo un mese mi chiedono i danni. È lecito?

Mio figlio ha fatto cadere un bambino, che si è fatto male alla testa.Un mese dopo sua madre mi chiama, dicendo che l’ha portato all’ospedale e il bambino deve essere operato. Può denunciarmi, dopo aver portato il figlio dopo un mese all ospedale? il bambino potrebbe essersi fatto male in un altro modo.

Risarcimento danni e responsabilità civile (08/08/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Primariamente sarebbe da accertare la dinamica dei fatti: ciò per verificare chi fosse, nel momento della caduta, il custode del bambino (Suo figlio) che ha cagionato l’incidente.

Questo primo passaggio è opportuno, per chiarire - in sede di accertamento del danno - il soggetto eventualmente responsabile (ad esempio, la mamma e/o il papà, se in quel momento si trovavano con il bambino)[1].

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È quindi da valutare il nesso causale tra la condotta di Vostro figlio e il danno sofferto dall’altro minore. 

Un soggetto è, infatti, tanto tenuto responsabile di un danno, quanto questo sia riconducibile alla sua condotta.

Come correttamente osserva, il lasso temporale trascorso dall’evento alla effettiva diagnosi (come parrebbe da quanto descrive) comporta che possano essere intervenuti altri eventi, fattori, patologie del tutto estranei alla condotta di Suo figlio e che, da soli, abbiano richiesto un intervento chirurgico sul piccolo.

Il decorso del tempo incide pertanto sulla maggiore difficoltà nel provare il nesso causale tra condotta illecita e danno (proprio per il fatto che nel frattempo possano essersi verificati altri eventi), ma non esclude affatto che il danneggiato possa avanzare la domanda di risarcimento (come termini siamo ampiamente all’interno di ogni fenomeno prescrittivo o di decadenza).

Altro aspetto dell’eventuale danno associato al decorso del tempo, potrebbe emergere dalle tardive cure prestata al minore ferito dai propri genitori: in tal caso, anche Vi fosse una responsabilità del custode del bimbo danneggiante, la negligenza dei genitori del danneggiato potrebbe aver concorso, quantomeno, nel peggiorare il danno.

Sono considerazioni che dovranno approfondirsi con indagini cliniche e peritali.

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Sarà, quindi, in capo ai genitori del bambino ferito, quali suoi tutori e rappresentanti, l’onere della prova rispetto all’esistenza del danno sofferto e della sussistenza del nesso causale tra condotta di Vostro figlio e danno dell’altro minore.

In tale schema, dovranno pertanto fugare anche ogni dubbio circa gli ulteriori, eventuali e successivi, eventi lesivi sul proprio figlio.

[1] art. 2048 c.c. “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

 

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