CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLIDALE. POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO E AVER RESTITUITA LA CAPARRA?

Sono co-intestatario di un contratto di locazione 4+4 SOLIDALE insieme ad altre due persone. Ho versato una cauzione al mio predecessore comprovata da scrittura privata in modo da non smobilizzare l'originaria versata alla stipula del contratto. Ho deciso di recedere dal contratto dando, come da modalità indicate nello stesso, disdetta a mezzo raccomandata 3 mesi d'anticipo. E' sufficiente a svincolarmi da esso ? serve una qualche documentazione / consenso degli altri inquilini ? (il contratto non prevede nulla a riguardo se non testualmente ''la parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r'') Se non dovessi trovare un sostituto (il contratto non prevede l'obbligo a ciò) posso decurtare il valore della mia cauzione dal mio ultimo canone ? O come posso recuperarla?
Locazioni ad uso abitativo (18/01/2021)
lawyer
Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

Rispondendo sinteticamente al Suo quesito, Lei può recedere dal contratto, senza il consenso degli altri conduttori e avrà diritto alla restituzione della caparra al momento del rilascio dell'immobile.

A norma dell'art. 3, l.392/1978, il conduttore può recedere dal contratto di locazione dando un preavviso di almeno 6, a mezzo lettera raccomandata. Nel Suo caso specifico, nel contratto di locazione è stato concordato un preavviso di tre mesi, pertanto, correttamente Lei ha rispettato tale periodo ridotto di preavviso (3 mesi, invece di 6). In ogni caso, resta obbligato al pagamento dei canoni di locazione fino al momento in cui abiterà l'immobile. 

L'art. 11, l. 392/1978, disciplina il deposito cauzionale che non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione. Inoltre, è produttivo di interessi che devono essere corrisposti al conduttore al termine di ogni anno. 

Il deposito cauzionale rientra tra le obbligazioni che assume il conduttore con il contratto di locazione. Da ciò discende che, al termine del contratto di locazione, sorge il diritto del conduttore alla restituzione della somma data a titolo di deposito cauzionale e, contestualmente, sorge l'obbligo del locatore di restituire la somma. In altri termini, nel momento in cui il conduttore riconsegna le chiavi dell'immobile, il locatore deve restituire il deposito cauzionale. 

Venendo al Suo caso, Lei potrà chiedere la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale nel momento in cui rilascerà l'immobile, consegnando le chiavi.

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda