Quando il conduttore può recedere dal contratto?

Buonasera, sono il conduttore di un appartamento con.regolare contratto 3+ 2. Da settembre ho avviato la pratica per il mutuo che mi e stato concesso il28/2 ed ho.inviato regolare disdetta con raccomandata lo stesso.giorno che prevede il preavviso di 3 mesi. Il proprietario ha risposto alla raccomandata dicendo che nella nostra lettera non emerge il grave motivo per cui si necessita di non.rispettare il contratto fatto e non accenna.alla restituzione dell caparra data. Grazie
Locazioni ad uso abitativo (02/04/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Se nel contratto di locazione da Lei sottoscritto non è stata inserita una apposita clausola che prevede il recesso convenzionale del conduttore (ossia la possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento, nel rispetto del termine di preavviso), Lei, in qualità di conduttrice dell'unità immobiliare, potrà recedere dal contratto solo qualora ricorrano gravi motivi, così come previsto dall'art. 4 della Legge n. 392/1978.

A tal proposito precisiamo che i "gravi motivi" che legittimano il recesso anticipato del Conduttore dal contratto di locazione devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del Conduttore, imprevedibili (in senso concreto e relativo) e sopravvenuti alla stipulazione del contratto di locazione, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il Conduttore stesso la prosecuzione del rapporto.

Dunque nel caso di specie, se effettivamente nel contratto di locazione da Lei sottoscritto non vi è la clausola che prevede il recesso convenzionale, è corretta la risposta del proprietario dell'appartamento che contesta la mancanza di un "grave motivo" che legittima il recesso.

 

Avvocato Marta Calderoni

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