Acquisto immobile con ricavato di una eredità: rientra nella comunione dei beni tra coniugi?

Buongiorno, sarei grata se poteste cortesemente rispondere alla seguente domanda. Io e mio marito siamo in regime di comunione dei beni. Al momento io avrei intenzione di acquistare un appartamento in contanti con il ricavato della vendita di un immobile ricevuto in eredità da mio padre deceduto nel 2019. Dato che mio marito non contribuirebbe in alcun modo all’acquisto, vorrei proteggermi nel caso di una eventuale separazione da una sua possibile richiesta di acquisizione del valore di metà dell’appartamento. Ci sarebbe un modo che mi permetterebbe di farlo? Grazie mille e cordiali saluti.

Immobili (02/02/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il bene immobile che intende vendere è un bene personale, che non rientra nella comunione legale dei coniugi in quanto derivante da eredità.

Non costituiscono, infatti, oggetto della comunione i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di successione.

Ora, si pone il seguente tema: un bene acquistato con il ricavato della vendita di un bene personale, rientra nella comunione legale tra i coniugi?

Se l’acquisto dell’immobile è effettuato con il denaro derivato dalla vendita di un bene personale che non rientra nella comunione (come nel nostro caso, l’immobile ricevuto in eredità), questo può essere escluso dalla comunione legale.

Sono, tuttavia, necessarie delle debite formalità e precisamente due.

All’atto di acquisto avanti il Notaio deve essere presente l’altro coniuge (in questo caso, il marito), che prende atto e dichiara che l’acquisto sia a titolo personale e il Notaio deve accertare che l’acquisto sia effettivamente concluso con l’utilizzo di denari provenienti da un bene personale.

Tale schema è confermato dalla recente Cassazione (ordinanza n. 7027 del 12.03.2019, sez. II civile), che afferma: “ Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente”, prosegue la Cassazione affermando che “per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.”.

Quindi oltre alla presenza del coniuge, è necessario dimostrare la ricorrenza di uno dei requisiti indicati dalla norma.

In particolare, nel nostro caso, la lettera B, “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge […]

  1. b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.

In assenza di questi due passaggi, nel nostro caso l’immobile acquistato cadrebbe nella comunione legale dei coniugi.

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