Foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori?

Buongiorno. Il padre di mio figlio, in regime di affidamento condiviso, ha permesso senza il mio consenso ad una sua presunta amica di postare un video su social (pagina visibile a tutti) del bimbo minorenne. Che provvedimenti legali posso prendere?

Famiglia (06/07/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il minore è senza dubbio un soggetto da proteggere, anche in diversi risvolti della vita sociale (e social..), in quanto soggetto fisiologicamente più debole rispetto all’adulto, capace di autodeterminarsi.

Tra le voci che impongono una particolare attenzione al minore vi è senza dubbio anche la più attenta tutela della sua immagine, della sua vita privata e in generale la protezione da ogni interferenza che possa turbare il suo sereno sviluppo psico-fisico.

Sul punto la normativa internazionale[1], europea ed italiana[2] sono molto precise: affinché siano diffuse immagini del minore di anni 14 (o più in generale i suoi dati), è necessario il consenso di coloro che esercitino la responsabilità genitoriale.

La pubblicazione di foto del minore è, infatti, una attività di natura straordinaria e come tale pretende l’accordo dei genitori.

Certamente, rispetto a tali saldi principi normativi, è da adottare una tara di buon senso rispetto al contesto della foto pubblicata ed alla mole di foto pubblicate (una costante, incessante pubblicazione, può effettivamente turbare e/o pregiudicare il minore).

La contesa tra i genitori sul punto, ovvero tra quello autore della pubblicazione e quello che l’avrebbe rifiutata, può certamente arrivare in Tribunale: tuttavia, il consiglio è di non rivolgersi per un episodio circoscritto ed occasionale al Giudice, essendo preferibile che siano i genitori, di comune accordo e consapevoli della cattiva condotta assunto dall’uno dei due, a rimediare.

Suggeriamo pertanto di intimare, anche formalmente, al padre la rimozione delle foto ed a diffidarlo da ulteriori, future pubblicazioni, senza che vi sia il consenso anche della madre.

Se il padre rifiutasse di emendare il proprio errore e/o ripetesse la stessa condotta, senza l’accordo della madre, potrà valutarsi di rivolgersi al Tribunale, affinché ordini rimozione delle foto, condanni – se ne sussistono i presupposti – il genitore responsabile al risarcimento dei danni e infligga una sanzione pecuniaria, oltre a disporre una inibitoria sulle future pubblicazioni.

Nel merito l’orientamento dei Tribunali è netto: “L'inserimento delle foto dei figli minori sui social network nonostante l'opposizione di uno dei genitori integra violazione dell'art. 10 c.c., che vieta la pubblicazione di foto e immagini senza il consenso dell'avente diritto, nonché degli artt. 478 e 145 del Dlgs. 196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali, nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) - Tribunale Mantova, 19/09/2017.

Più recenti sentenze,[3] hanno affermato che per il figlio ultra 14enne sia necessario anche l’ascolto dello stesso.  

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[1] art. 16 Convenzione di New York 1989 sui diritti del fanciullo: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione”.

[2] art. 2 quinquies Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101: "il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale".

[3] “ordina sia al padre che alla madre di astenersi da ogni pubblicazione di foto, in assenza di consenso esplicito del ragazzo, in tal modo rimettendo a lui la decisione”. Trib. Chieti Sent. 403/2020

 

 

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