Successione ereditaria: rientrano i BTP?

In caso di acquisto di titoli di stato tramite istituto di credito, fa fede la data dell'eseguito da parte della banca o la data della contabilizzazione sul conto corrente. Di seguito spiego il perché di tale domanda: Mia moglie, amministratore di sostegno della zia e quindi autorizzata dal giudice, da ordine alla banca di acquistare 90000,00 euro intitoli di stato( BTP) il giorno 12/10/2016. La banca esegue lo stesso giorno l'ordine (abbiamo l'ordine con l'eseguito e il n. dell'operazione datato 12/10/2016 sottoscritto dalla banca) il giorno successivo, 13/10/2016 la zia muore. Il giorno 14/10/2016 la banca contabilizza l'operazione sul c/c. Mia moglie è unico erede universale nominata dalla zia con testamento pubblico. In fase di successione l'agenzia dell'entrate richiede il pagamento della tassa di successione intera (6% essendo mia moglie affine di 3° grado nei confronti della zia) tenendo conto esclusivamente del saldo del conto corrente alla data del decesso 13/10/2016(94.000,00 euro) senza tener conto l'eseguito del giorno precedente. Infatti il giorno 14/10 il saldo risulta essere di euro 3386. RingraziandoVi porgo distinti saluti,
Eredità e Successioni (07/05/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Entrando subito nel merito del Suo quesito, innanzitutto possiamo affermare che in caso di acquisto di titoli di stato tramite istituto di credito faccia fede la data dell'eseguito da parte della banca e non la data della contabilizzazione sul conto corrente, che è una mera operazione interna dell’ente creditizio. Fatta tale debita premessa, tuttavia dobbiamo rilevare che, quand’anche, nel caso sottoposto al nostro esame, l’acquisto dei titoli di stato fosse risultato efficace dal giorno della contabilizzazione sul conto corrente anziché dal giorno dall’eseguito, l’Agenzia delle Entrate avrebbe comunque calcolato le imposte di registro sull’intero ammontare pari a 94.000,00 euro. Infatti, le imposte di successione si calcolano sul valore complessivo dell’intero asse ereditario, sia che esso sia costituito da beni liquidi, titoli o beni mobili in generale che da beni immobili oppure da entrambe le tipologie di beni. In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha calcolato correttamente le imposte tributarie di cui sopra nella misura del 6% sul valore complessivo dei beni liquidi appartenuti alla zia defunta.
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