Tempistiche per il Divorzio breve
L’art. 1 della legge n. 55/2015 ha modificato l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, e ha introdotto tempi più brevi. Vediamoli.
- 2 Nelle separazioni giudiziali:
- si riduce da tre anni adodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
- 3 Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
- si riduce asei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale. I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)